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EDUCATIONAL: Il contratto
Aggiornamento: 14 giu 2021

Nel momento in cui acquistiamo una maglietta, andiamo al cinema a vedere l’ultima pellicola uscita oppure “facciamo benzina” forse non ce ne rendiamo conto ma stiamo sottoscrivendo un contratto.
Che cos’è un contratto?
Il contratto è disciplinato dall’art.1321 del Codice Civile che lo qualifica come <<l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale>>. Dalla nozione si può dedurre che l’accordo che viene a costituirsi tra le parti, che possono essere due o più, deve avere alla base un rapporto riconosciuto dalla legge che sia valutabile in termini economici. In ragione di questa definizione sono esclusi gli atti unilaterali che si perfezionano sulla base della dichiarazione di volontà di una sola parte (ad esempio il testamento) e accordi che non sono integralmente patrimoniali (ad esempio il matrimonio).
Gli elementi essenziali del contratto, indicati nell’art.1325 CC sono: l’accordo tra le parti, la causa, l’oggetto e la forma.
Per quanto riguarda il primo elemento, il diritto moderno si basa sul principio del consensualismo: ciò che rileva ai fini della conclusione del contratto è la volontà comune delle parti a sottoscriverlo.
La causa, invece, rappresenta la ragione socio-economica ossia la finalità per la quale è stato sottoscritto il contratto stesso. Il contratto, quindi, rappresenta il mezzo per raggiungere quel risultato, ad esempio, nella compravendita è lo scambio tra bene e prezzo mentre nella locazione è il godimento del bene contro un corrispettivo. Rispetto alla causa risultano irrilevanti i motivi, ossia le ragioni che hanno spinto i singoli a stipulare il contratto (ad esempio voglio prendere quella maglia per regalarla ad un’amica). Se la causa è illecita (ad esempio l’acquisto di stupefacenti) il contratto è nullo.
L’oggetto, invece, rappresenta il contenuto del contratto e lo stesso deve essere lecito (non deve essere contrario al buon costume, all’ordine pubblico o ad una norma imperativa), possibile (deve essere idoneo a diventare oggetto del contratto), determinato (si può calcolare la quantità o si può valutare la qualità dell’oggetto) o determinabile.
Infine, la forma è la veste esteriore attraverso la quale si esterna la volontà negoziale, la stessa può manifestarsi in maniera espressa mediante parole, scritti o altro mezzo, oppure tacita ricorrendo ad un comportamento concludente, ossia volto a raggiungere il determinato risultato e non confondibile.
Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà formale, diretta espressione dell’autonomia contrattuale, proprio per questo le parti possono manifestare la propria volontà nella forma che preferiscono. In alcuni casi, tuttavia, l’ordinamento subordina la validità del contratto all’utilizzo della forma scritta attraverso la sottoscrizione di un atto pubblico (documento redatto, con le formalità richieste dalla legge, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede) oppure di una scrittura privata autenticata (scrittura privata disposta dalle parti e poi autenticata dinnanzi ad un notaio).
Il contratto ha "forza di legge" tra le parti che lo stipulano, cioè vincola i contraenti all'esecuzione ciascuno della propria prestazione, predisponendo specifiche forme di tutela in caso di inadempimento, ma non produce effetti nei confronti di terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Dott.ssa Benedetta Barlottini,
Tutor di diritto, matematica, coordinatrice progetto College 2.0
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