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EDUCATIONAL: Le Commissioni Parlamentari

Le commissioni parlamentari sono articolazioni interne del nostro Parlamento previste e regolamentate dall’articolo 72 della Costituzione, in entrambe le Camere sono presenti 14 commissioni permanenti (ad esempio la commissione giustizia, la commissione difesa e la commissione affari esteri comunitari).
Ai sensi dell’articolo 72 comma 3, le commissioni sono formate in modo tale da rispettare la proporzione tra i vari gruppi parlamentari, i quali decidono quali deputati e senatori dividere tra le varie commissioni.
La loro durata è uguale a quella delle Camere a cui appartengono e, dalla data della loro costituzione, le commissioni permanenti sono rinnovate ogni due anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
Ognuna delle 14 commissioni permanenti è competente in uno specifico settore dell’ordinamento e, nelle proprie materie di competenza, svolgono funzioni legislative e di indirizzo e controllo dell’attività del Governo.
Per quanto attiene la funzione legislativa, la Costituzione stabilisce che ogni disegno di legge presentato ad una Camera è esaminato, in prima battuta, dalla commissione competente per materia. Rispetto a questa funzione la singola commissione può operare secondo tre diverse modalità:
Commissione in sede referente: rappresenta la procedura ordinaria in cui vi è una discussione dei singoli articoli del disegno di legge valutando la qualità e l’efficacia del testo. Lo scopo è quello di favorire la successiva discussione del progetto di legge in Assemblea;
Commissione in sede deliberante: se il disegno di legge non riguarda questioni di rilevanza di ordine generale, la discussione e l’approvazione definitiva del progetto può avvenire in seno alla commissione. In questo caso l’iter legislativo si completa in questa sede e si dice che la commissione operi in sede legislativa. In questa ipotesi, però, il progetto è rimesso all’Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati oppure un quinto della commissione lo richiedono.
Commissione in sede redigente: l’Assemblea incarica appositamente la commissione a votare articolo per articolo il progetto di legge e alla Camera spetterà solo il voto finale sul disegno nel complesso senza possibilità di modifica dello stesso.
Quando un progetto di legge al suo interno contiene disposizioni di interesse di altre commissioni, le stesse sono chiamate, in sede consultiva, a formulare un parere e indirizzarlo alla commissione competente in sede referente.
Accanto alle commissioni monocamerali, sopra descritte, composte da membri appartenenti ad una sola Camera, recentemente si è dato vita a commissioni bicamerali, composte in egual numero da deputati e senatori. La Costituzione prevede in un unico caso la creazione di una commissione di questo tipo, ossia per quanto attiene le questioni regionali (articolo 126 comma ma questo non impedisce, con apposite leggi, di costituire altre commissioni di questo tipo.
Infine, accanto alle commissioni permanenti esistono anche le commissioni temporanee, come ad esempio le commissioni d’inchiesta, le quali sono costituiste per lo svolgimento di compiti specifici e durano in carica solo per il tempo necessario a tale adempimento.
Dott.ssa Benedetta Barlottini,
Tutor di diritto, matematica, coordinatrice progetto College 2.0
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